ACCESSO CIVICO

Il vigente ordinamento giuridico, a seguito dell’introduzione del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e sue modifiche, prevede tre istituti dei quali il cittadino può avvalersi per accedere agli atti e ai documenti, ossia:

  • L’accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria per la Fondazione (art. 5, comma 1 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33);
  • L’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti ulteriori, relativi alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o comunitario, detenuti dalla Fondazione (art.5, comma 2 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33);
  • L’accesso documentale da parte di soggetti titolari d’interessi qualificati (Capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241).

Per presentare una richiesta di accesso civico alla Fondazione è disponibile il modulo scaricabile on line.

INFORMATIVA ACCESSO AGLI ATTI

MODULO ACCESSO AGLI ATTI – AMMINISTRATIVO

MODULO ACCESSO AGLI ATTI – SANITARIO

Close Menu