TITOLO I
NATURA E SCOPI ISTITUZIONALI

  • Art. 1
    E’ costituita quale Fondazione di diritto privato la “Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi” – organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
    L’Ente ha l’obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi tale denominazione, ovvero l’acronimo di “O.N.L.U.S.”.
  • Art. 2
    La Fondazione ha sede legale in Coccaglio (Brescia) Via Vittorio Emanuele II n. 26 e persegue le proprie finalità in ambito regionale.
    Qualora lo si ritenga necessario e utile per meglio perseguire le finalità assistenziali potrà essere istituita una dipendenza della Fondazione in Comune di Torbole Casaglia.
  • Art. 3
    La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone anziane e dei disabili totalmente o parzialmente non autosufficienti.
    La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani e dei disabili del proprio territorio.
    Nel perseguimento delle proprie finalitàla Fondazioneopera senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.
    E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
  • Art. 4
    La Fondazioneadempie alle proprie finalità di tutela delle persone anziane e dei disabili oggetto del proprio scopo istituzionale prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali e socio-sanitari di natura residenziale e non.
    La Fondazione nell’adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e Privati e sottoscrivere convezioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi ed alla gestione delle conseguenti attività.

TITOLO II
PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

  • Art. 5
    Il Patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili e dai beni di interesse storico-artistico come risultanti nell’inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 27/10/2003.
    L’ Amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale.
    In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
    Gli amministratori possono decidere l’investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione, facendo salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del medesimo.
  • Art. 6
    La Fondazioneprovvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:con i redditi derivanti dal patrimonio;
    a. con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da Enti pubblici per l’esercizio delle proprie attività istituzionali;
    b. con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, e dai contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
    c. con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
    d. con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.
    Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera e) comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

TITOLO III
ORGANI AMMINISTRATIVI DELL’ENTE

  • Art. 7
    Sono organi della Fondazione:
    Ø Il Consiglio di Amministrazione
    Ø Il Presidente della Fondazione
    Ø Il Revisore dei Conti
  • Art. 8
    La Fondazioneè retta da un Consiglio di Amministrazione composto da Sette membri che durano in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione.
    I componenti del Consiglio verranno nominati con le seguenti modalità:
    n. 1 nominato dal Sindaco del Comune di Coccaglio
    n 1 nominato dal Sindaco del Comune di Torbole Casaglia
    il Presidente della fondazione Monauni di Coccaglio
    il Parroco di Coccaglio
    il Parroco di Torbole Casaglia
    n 1 nominato dal Presidente della Provincia di Brescia scelto in una terna di nomi proposta dai sindaci di Coccaglio e Torbole.
    In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.
    Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio si intenderà decaduto.
    Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e un Vice-Presidente.
    Al Presidente spetta una indennità di carica, agli altri componenti il C.D.A. spetta un gettone di presenza per le riunioni dello stesso, tali indennità non potranno superare complessivamente la percentuale dello 0.5 % della voce ricavi del bilancio e comunque nei limiti di cui all’art. 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs. 460/97.
    La misura dell’indennità e del gettone è stabilita annualmente dal C.D.A..
  • Art. 9
    Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.
    In particolare il Consiglio:
    a. approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione morale e finanziaria;
    b. delibera le modifiche dello Statuto con una maggioranza dei 5/7 dei consiglieri previa acquisizione del parere dei comuni di Torbole Casaglia e Coccaglio.
    c. predispone ed approva i programmi fondamentali dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione;
    d. approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di budget e/o progetti;
    e. delibera l’accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
    f. adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività della Fondazione;
    g. nomina il Direttore della Fondazione esterno al Consiglio che assume anche la funzione di Segretario.
  • Art. 10
    Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l’intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed una maggioranza assoluta degli intervenuti salvo quanto previsto dall’art. 9 lettera b).
    I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.
  • Art. 11
    Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni ed ogni altra organizzazione inerente l’attività della Fondazione.
    Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
    Esercita tutte le funzioni che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio.
    Le delibere presidenziali, sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
  • Art. 12
    Il Vice-Presidente assume i compiti del Presidente in caso di assenza e/o impedimento.
  • Art. 13
    Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente nomina il Direttore e ne determina il trattamento economico sulla base dei contratti per i responsabili amministrativi di struttura.
    Il Direttore è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.
  • Art. 14
    Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
    Al Revisore spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione ed il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine redige una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
    Il Revisore dei Conti dura in carica per Tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.
    Il Revisore deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
    Al revisore spetta una indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all’art. 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs. 460/97.

TITOLO IV
NORME GENERALI

  • Art. 15
    L’ordinamento, la gestione e l’organizzazione del personale amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito regolamento predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
    Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti e disciplinati dal Regolamento Amministrativo.

TITOLO V
TRASFORMAZIONE, DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

  • Art. 16
    L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
    L’Ente è obbligato alla formazione del Bilancio preventivo e consuntivo annuale.
    E’ fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  • Art. 17
    La Fondazioneè costituita senza limiti di durata nel tempo.
    Il Consiglio, nell’eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l’obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
    In caso di scioglimento della Fondazione il C.D.A. provvederà alla devoluzione del patrimonio nella misura dei 2/3 in favore del comune di Torbole Casaglia e di 1/3 in favore del comune di Coccaglio con l’obbligo dell’utilizzo per finalità analoghe a quelle della Fondazione.
  • Art. 18
    Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto si applicano le norme previste in tema di Enti non commerciali civilmente riconosciuti.
Close Menu